PRESENTAZIONE DOCUMENTI (ART. 180 CDS)

L´art. 180 del Codice della Strada prevede che, per circolare su strada con veicoli a motore, il conducente debba avere con se determinati documenti. Nell´esempio classico di un´autovettura, il conducente deve essere in grado di produrre al momento del controllo stradale la propria Patente di Guida, nonché la Carta di Circolazione ed il Certificato Assicurativo del mezzo che sta utilizzando.

Chiunque, all´atto di un controllo stradale, non è in possesso momentaneamente di tutti i documenti previsti dall'art. 180 cds per il veicolo che sta utilizzando o di idonea documentazione giustificativa, oltre alla sanzione prevista dallo stesso articolo, riceve un invito a presentare, entro un tempo stabilito e scritto, detta documentazione in originale presso qualsiasi posto di Polizia e non necessariamente presso il Comando di appartenenza dell'organo accertatore.
Pertanto, in caso si abbia ricevuto detto avviso di presentazione, l´interessato può produrre la documentazione originale ed il relativo invito presso qualsiasi Comando della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale. 

Si prega di fare attenzione perché, in caso di inottemperanza all´invito, il Comando accertatore della violazione, oltre alla verifica del possesso e regolarità della documentazione mancante, provvede ad emettere un ulteriore verbale ai sensi dell´art 180 c. 8 con una sanzione amministrativa che va da 422,00 a 1.695,00 euro.

torna all'inizio del contenuto